SERIE D GIRONE E - 1a giornata
Flaminia | 4 set | 15 | Livorno |
Gavorrano | 4 set | 15 | Tau Altopascio |
Ghiviborgo | 4 set | 15 | Ponsacco |
Orvietana | 4 set | 15 | Arezzo |
Poggibonsi | 4 set | 15 | Grosseto |
Sangiovannese | 4 set | 15 | Ostiamare |
Seravezza | 4 set | 15 | Città di Castello |
Trestina | 4 set | 15 | Pianese |
Terranuova | 4 set | 15 | Montespaccato |
Il Collegio di garanzia del Coni: nessuna irregolarità. La Lega Pro parte con 54 squadre
Respinti i ricorsi per riportare la Lega Pro a 60 squadre. Il campionato quindi comincerà regolarmente nel prossimo weekend. Ecco il dispositivo della sentenza del Collegio
Tweet
Il Collegio di Garanzia dello Sport, al termine della sessione di udienza a Sezioni Unite di oggi, ha respinto il ricorso della società USD Seregno Calcio contro FIGC per la delibera del Presidente federale del 7 agosto e ha disposto la liquidazione delle spese del giudizio, poste a carico della soccombente e quantificate in euro 2.000, a favore della resistente FIGC.
Ha altresì dichiarato inammissibile l'intervento delle società Forlì e Gubbio nel procedimento di cui all'oggetto, poiché titolari di una posizione autonomamente legittimante avverso il provvedimento oggi impugnato e poiché il termine per la proponibilità del ricorso è tutt’ora pendente.
Infine: considerato che la società ricorrente aveva, nei termini prescritti, presentato la domanda di ripescaggio; considerato che detta domanda era stata respinta per mancanza di alcuni requisiti di parte della squadra stessa e che avverso il provvedimento di respingimento nessun tempestivo ricorso risulta presentato dalla società interessata; considerato dunque che l’organico attuale del Campionato di Lega Pro non risulta essere l’effetto di un’indelebile, autoritaria riduzione con provvedimento federale, ma rappresenta la presa d’atto che soltanto le squadre con i requisiti erano iscrivibili ed il numero delle stesse non raggiunge le sessanta unità; che di conseguenza l’attuale numero di cinquantaquattro squadre rappresenta e dà atto della situazione effettiva di coloro, e non altri, che avevano titolo ad essere iscritte al campionato di Lega Pro; ha respinto l’istanza cautelare invocata dalla ricorrente.
scritto da: La Redazione, 03/09/2015
Tweet