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Esercizio provvisorio, curatore fallimentare, ipotesi di reato. Cosa succede ora all'Arezzo?

La nuova fase legata alla procedura falimentare tiene tutti con il fiato sospeso, anche perché non è facile districarsi tra gli articoli del codice che regolano questo passaggio fondamentale per la sopravvivenza della società, arrivata a un bivio che potrebbe portarla verso il burrone in cui è precipitato il Modena o lungo il sentiero che sta percorrendo il Vicenza. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Marco Amatucci, esperto di diritto civile, commerciale, tributario, penale tributario e ambientale, oltre che tifoso amaranto



Cosa succederà adesso all'Us Arezzo? La nuova fase legata alla procedura falimentare tiene tutti con il fiato sospeso, anche perché non è facile districarsi tra gli articoli del codice che regolano questo passaggio fondamentale per la sopravvivenza della società amaranto, arrivata a un bivio che potrebbe portarla verso il burrone in cui è precipitato il Modena o lungo il sentiero che sta percorrendo il Vicenza.

Ne abbiamo parlato con l'avvocato Marco Amatucci, la cui attività forense si svolge prevalentemente intorno alle questioni legate al diritto civile, commerciale, tributario, penale tributario e ambientale. Marco Amatucci, dettaglio importante, è anche un tifoso amaranto.

 

E’ stata presentata un’istanza di fallimento per l’Us Arezzo. Che cosa succederà adesso?

La pendenza di un'istanza non determina automaticamente il fallimento. Se al momento dell'udienza fallimentare, o precedentemente, la società dovesse pagare il credito dell'istante ci sarebbe la cosiddetta dichiarazione di desistenza e tutto tornerebbe come prima. Se questo non dovesse accadere, si aprirebbe l'istruttoria per verificare se siano sussistenti i requisiti di fallibilità richiesti dalla normativa fallimentare. Ovviamente più istanze ci sono e più è difficile evitare il fallimento.

In questa situazione, la concessione dell’esercizio provvisorio è un atto dovuto da parte del tribunale?

No, si tratta di una valutazione discrezionale che deve tenere conto di molteplici aspetti. Il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio se sussiste grave danno dalla interruzione dell’attività fino ad allora svolta e se l'esercizio provvisorio non arreca danno alle ragioni creditorie (ad esempio perché la prosecuzione dell’attività creerebbe, secondo la previsione del Tribunale, ulteriori passività, con rischio per i creditori di perdere le somme che spettano secondo i gradi di privilegio). Nel caso dell’Us Arezzo bisogna vedere cosa succederebbe, dal punto di vista economico, a seguito della eventuale concessione dell’esercizio provvisorio, dal momento che gli apporti finanziari devono essere necessari a sostenere i costi gestionali, senza quindi alterare in termini negativi le passività. L’art. 104 legge fallimentare prevede in tal senso una serie di tutele sull’andamento della gestione dell’esercizio.

 

la vela del Tribunale di ArezzoQuali sono i tempi tecnici per avere una decisione in merito?

E’ probabile che il tribunale fissi un'udienza a breve, ma comunque nel rispetto dei termini di cui alla normativa, che prevede il decorso di almeno quindici giorni a far data dalla notifica del ricorso contenente l’istanza per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione di udienza. Si tratta di un termine posto a garanzia del debitore, che deve avere la possibilità di contestare il contenuto della istanza, quindi non si può prescindere da questo, anche se, in presenza di casi di particolare urgenza, i termini possono essere abbreviati. Poi, una volta fissata l’udienza, occorre verificare che la società abbia, come detto, tutte le condizioni per fallire previste all’art. 1 L.F., che qui ometto di elencare.

Non basta cioè solo un'istanza, bisogna vederne i contenuti e la fondatezza e soprattutto verificare la sussistenza, che peraltro è congiunta, dei requisiti di fallibilità previsti dalla normativa. Non mi addentro ovviamente sull’analisi dei dati, anche se è del tutto evidente che la società, nell’ipotesi in cui volesse contestare la sussistenza dello stato di insolvenza, dovrebbe pagare i debiti scaduti, indipendentemente dall’eventuale volontà di procedere alla ricapitalizzazione nel caso in cui si arrivasse alla cessione delle quote sociali.

C'è qualche analogia con il caso Vicenza?

Anche il Tribunale di Vicenza, nel caso del Vicenza Calcio, ha posto l’accento su questo aspetto, perché non è bastato che la società, costituendosi nel procedimento, abbia reso nota la propria volontà di ricapitalizzare, proprio perché lo stato di insolvenza era stato già accertato sulla scorta degli elementi che ho detto. Quindi ho l’impressione che una volta “aperto il libro” da parte del Tribunale Fallimentare, l’eventuale cessione delle quote e la necessaria ricapitalizzazione resterebbero operazioni del tutto inutili perché tardive.

Una volta verificati i requisiti e dichiarato il fallimento, l’esercizio provvisorio può essere concesso dal collegio, altrimenti dal giudice delegato su istanza del curatore. Nel primo caso non è necessario assumere il parere del comitato dei creditori, mentre nel secondo sì e la differenza non è di poco conto, anche considerando che i dibattiti dei componenti del comitato spesso sono caratterizzati dall’emersione di interessi ed intenti confliggenti, per cui il risultato è spesso incerto.

C'è anche una terza possibilità?

Sì, sussiste anche una terza ipotesi, vale a dire quando la Procura della Repubblica decide di azionarsi quando l’insolvenza risulti da procedimento penale ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore chiedendo conseguentemente al Tribunale, in via d’urgenza, provvedimenti di natura conservativa.

Nel caso del Vicenza Calcio, ad esempio, il Tribunale ha concesso l’esercizio provvisorio sul presupposto della richiesta operata dalla Procura della Repubblica e ciò ha determinato una sospensione dei poteri gestori degli amministratori sino a quando in effetti non si e’ tenuta l’udienza per l’esame della richiesta di fallimento, dove è stata confermata l’autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al termine del campionato. Però ripeto, la Procura si può attivare solo in presenza di determinati presupposti ed ovviamente non posso fare alcuna valutazione in merito.

 

Nerio De Bortoli, curatore fallimentare del Vicenza calcioQuali poteri avrà il curatore fallimentare e come verrà scelto?

Il curatore subentra nei poteri amministrativi secondo quanto previsto nella sentenza di fallimento che autorizza l'esercizio provvisorio. Peraltro, come dicevo, si apre un percorso nel quale sono previste determinate scadenze a tutela dell’integrità del patrimonio in quanto il curatore, alla fine di ogni semestre o alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, è tenuto a presentare in cancelleria un rendiconto dell'attività, e ad informare sia il giudice delegato che il comitato dei creditori di eventuali circostanze sopravvenute in grado di influire sulla prosecuzione dell'esercizio stesso. In ogni caso, se il comitato dei creditori, dietro convocazione del curatore, una volta informato sull'andamento della gestione, non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio dell'impresa, il giudice delegato ne ordina la cessazione. Quindi il comitato dei creditori ha grande potere in merito alla effettiva prosecuzione dell'esercizio.

La cosa da sottolineare è che nel caso dell’US Arezzo l’esercizio provvisorio dovrebbe, ma qui uso il condizionale perché si inseriscono valutazioni proprie del Tribunale, essere concesso limitatamente al periodo necessario per concludere il campionato, quindi quattro/cinque mesi, che è un periodo relativamente breve. Questo potrebbe significare che in effetti l’esercizio provvisorio potrebbe essere utilmente concluso.

Il curatore, sempre in via teorica, ha il potere di agire, se ne sussistono i presupposti, con azione di responsabilità civile nei confronti degli amministratori per i danni derivanti da 'mala gestio', a tutela dei soci e dei creditori sociali chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti. Sto ovviamente facendo riferimento alla normativa e non al caso di specie.

Consiglio d’amministrazione e presidente dell’Us Arezzo resteranno in carica? La ripartizione delle quote sociali tra Neos e Orgoglio Amaranto avrà ancora validità?

A seguito della sentenza di fallimento i soci perdono i diritti ed il valore delle partecipazioni, il curatore diventa unico amministratore ed agisce coordinandosi con comitato creditori e giudice delegato. Le quote formalmente rimangono intestate fino a quando non sono eventualmente oggetto di espropriazione da parte del curatore. A seguito della sentenza di fallimento si verifica solo un'annotazione o vincolo sul registro delle imprese sino a quando non vengono attratte all’attivo fallimentare.

Il titolo sportivo a chi verrà affidato e quando?

Presumo che verrà messo all’asta a fine anno, ma su questo ovviamente sarà l’eventuale curatore a decidere. Altrimenti, se la società dovesse fallire, il titolo sportivo tornerà al sindaco.

Adesso che la procedura fallimentare è avviata, Neos, Matteoni e Ferretti rischiano conseguenze dal punto di vista penale?

Bisognerebbe conoscere bene i termini della questione, quindi anche su questo non posso rispondere. In astratto posso dire che il pubblico ministero, ad ogni modo, solitamente agisce se ravvisa dal contenuto della relazione predisposta dal Curatore fallimentare ex art.33 l.f., la sussistenza di ipotesi di reato nei confronti degli amministratori che si sono avvicendati nella gestione della società. Poi che ci siano effettivamente conseguenze penali è tutto da vedere.

 

scritto da: Andrea Avato, 25/02/2018





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