SERIE D GIRONE E - 1a giornata
Flaminia | 4 set | 15 | Livorno |
Gavorrano | 4 set | 15 | Tau Altopascio |
Ghiviborgo | 4 set | 15 | Ponsacco |
Orvietana | 4 set | 15 | Arezzo |
Poggibonsi | 4 set | 15 | Grosseto |
Sangiovannese | 4 set | 15 | Ostiamare |
Seravezza | 4 set | 15 | Città di Castello |
Trestina | 4 set | 15 | Pianese |
Terranuova | 4 set | 15 | Montespaccato |
Il Pisa e Corrado assolti dopo l'esposto dell'Arezzo. A settembre si giocò nonostante l'incendio
Il 25 settembre le fiamme divamparono sul monte Serra. La partita con gli amaranto rischiò di essere rinviata, poi le autorità di pubblica sicurezza ne autorizzarono lo svolgimento. Prima del calcio d'inizio, l'altoparlante dell'Arena Garibaldi diffuse il comunicato con cui la società nerazzurra, di fatto, assegnava all'Arezzo la responsabilità di non aver accettato il posticipo del derby. Oggi è arrivata la sentenza del tribunale
TweetIl 25 settembre, giorno di Pisa-Arezzo di campionato, un vasto incendio si sviluppò sul monte Serra, a ridosso della città. La partita rischiò di essere rinviata, poi le autorità di pubblica sicurezza ne autorizzarono lo svolgimento nonostante il parere contrario dei tifosi e della società nerazzurra.
Prima del calcio d'inizio, l'altoparlante dell'Arena Garibaldi diffuse il comunicato con cui il Pisa Sporting Club, di fatto, assegnava all'Arezzo la responsabilità di non aver accettato il posticipo del derby.
Il Deferimento
Con provvedimento del 9.4.2019 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale
Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Giuseppe Corrado, all’epoca dei fatti Presidente e legale rapp.te p.t. della società AC
Pisa 1909 SSRL per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui
all’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere autorizzato o comunque non impedito l’emanazione e
la diffusione di un comunicato ufficiale, letto a mezzo altoparlanti allo stadio e riportato dagli
organi di stampa, nel quale si gettava discredito sulla società SS Arezzo Srl, attribuendole il
fatto determinato di non aver voluto aderire alla richiesta di rinvio della gara del Campionato di
Serie C, Pisa – Arezzo del 25.9.2018, rinvio motivato dal disagio derivato alla popolazione per
alcuni incendi avvenuti nei comuni limitrofi;
- la società AC Pisa 1909 SSRL, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.
4, comma 1, del vigente CGS, per la condotta posto in essere dal proprio Presidente Giuseppe
Corrado, così come sopra contestata;
La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito dell’esposto della società Arezzo.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l’avv. Dario Perugini, il quale, illustrato
il deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per Giuseppe Corrado, inibizione di giorni 45 (quarantacinque);
- per la società AC Pisa 1909 SSRL, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).
Per entrambi i deferiti è comparso l’Avv. Mattia Grassani, il quale ha esposto una serie di
considerazioni a difesa dei propri assistiti, riportandosi integralmente alla conclusioni contenute nelle memorie difensive ritualmente depositate.
I motivi della decisione
Dagli atti del procedimento emerge con chiarezza che, malgrado la partita si sia disputata regolarmente atteso che non vi erano ragioni di ordine pubblico e di sicurezza che ne
imponevano il rinvio, com’è dimostrato dal fatto che l’Autorità di pubblica sicurezza ha
consentito al regolare svolgimento della gara, ciò nondimeno la popolazione locale era particolarmente scossa dall’accaduto in ragione della natura certamente eccezionale degli eventi calamitosi che si erano svolti il giorno stesso dell’incontro ed ancora non erano del tutto
superati durante lo stesso.
Ne consegue che, in questo contesto, pur dando atto che la ricostruzione della Procura in
ordine alle modalità della verificazione dei fatti è coerente con le dichiarazioni raccolte, può
ritenersi non viziato da effettiva lesività il comportamento oggetto di contestazione, tenuto,
altresì, conto che il comunicato contiene dati di per sé sintetici e non offensivi e mira
essenzialmente ad evitare problemi di ordine pubblico derivanti dalla scelta di disputare
comunque la gara nella ridetta situazione calamitosa. Non sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito e conseguentemente della società.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento e, per l’effetto,
proscioglie dagli addebiti contestati il sig. Giuseppe Corrado e la società AC Pisa 1909 SSRL.
scritto da: La Redazione, 10/06/2019
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